In un clima sempre più acceso e alimentato dal Disegno di Legge Pillon sulla riforma del diritto di famiglia, ecco pervenire il 2 Novembre scorso, la sentenza del tribunale di Firenze  che si fa pionieri di alcuni spunti presenti nel progetto di riforma tanto discusso e osteggiato. Ciò che emerge dalla pronuncia che oggi esaminiamo è l’applicazione concreta del concetto di bigenitorialità effettiva e di mantenimento, punti cruciali delle recenti polemiche. Riguardo alla bigenitorialità effettiva, dalla lettura di questa sentenza, ci si potrebbe sentire addirittura sollevati dal timore di considerare il  minore come “ figlio a tempo determinato” dinanzi al parere favorevole a detta soluzione proprio espresso dal minore in causa, quasi quindicenne. La situazione familiare di cui oggi ci occupiamo, presenta dei rapporti molto critici, con numerosi colloqui con i servizi sociali, durante i quali il ragazzo aveva spesso manifestato il disagio di sentirsi continuamente “ tra due fuochi” e ago della bilancia nel rapporto conflittuale tra gli ex coniugi. Il minore, ascoltato dal Giudice,  è a favore di una soluzione di collocazione a settimane alterne, in quanto anche se la distanza fra le abitazioni dei genitori non è irrilevante, egli ha la possibilità di frequentarli entrambi e di raddoppiare le proprie frequentazioni e amicizie, a detta sua. Per quanto riguarda il mantenimento diretto invece, il Tribunale fa applicazione schietta del parametro dell’adeguatezza economica delle parti, che ha “carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa dei redditi. Di tal che occorre verificare in primo luogo se esista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario; e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità da parte del coniuge “indebolito””.

Pertanto, giunge a riconoscere la forma di mantenimento diretto data la parità tra i tempi di permanenza.

In un contesto tanto delicato e complesso quale è la famiglia, l’unica dato certo che emerge è che ogni caso è unico e sarebbe folle pretendere di applicare gli stessi schemi a pluralità di dinamiche tante diverse ed intime.

Il dato positivo che riusciamo ad estrarre da questa pronuncia è l’importanza data all’ascolto del minore, tema al centro del nostro ultimo convegno organizzato dalla sezione tarantina dell’Osservatorio sul diritto di famiglia.

Il figlio minore al centro del progetto genitoriale, ma non inteso quale “ ago della bilancia”, per non rischiare di generare l’effetto contrario, caricando il minore di responsabilità che non può e non deve sostenere, ma ascolto attivo finalizzato a ricercare la soluzione migliore per il benessere dei nostri bambini.