Giunge a fine Giugno, dal Tribunale di Rimini,  una interessante sentenza ( n. 689/2018), relativa al rapporto padre-figlia, nel caso in questione compromesso dalla condotta del genitore, giudicato noncurante ed inaffidabile.

La vicenda trae origine all’indomani della nascita della bambina: il padre si era volontariamente, senza alcuna giustificazione,  allontanato in Messico per ben cinque anni senza mai preoccuparsi del proprio ruolo genitoriale e senza mai interessarsi della vita della figlia.

Per tale ragione, veniva pronunciata la decadenza dalla potestà genitoriale a carico del soggetto.

Nella causa di divorzio pendente tra i genitori, veniva emessa una sentenza parziale per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa proseguiva per le statuizioni relative al diritto di visita da parte del padre; il quale, tornato sui suoi passi e finalmente pronto a riallacciare i rapporti con la figlia, chiedeva al Tribunale di poterla frequentare nonostante la dichiarazione di decadenza.

Sostiene il Tribunale che, poiché la pronuncia di decadenza dalla potestà non determina, quale conseguenza automatica, la mancata frequentazione tra padre e figlia ed essendo il padre tornato e avendo egli mostrato interesse per la figlia, occorre valutare in concreto se sia interesse della figlia mantenere i rapporti con il padre. Dinanzi alla chiusura dimostrata dalla bambina verso la figura paterna e l’evidente trauma da abbandono manifestato dalla stessa durante la CTU, l’interrogativo che si pone il Giudicante , dopo anche l’intervento dei Servizi Sociali, è se superare la decadenza dalla potestà proiettando l’impegno al pieno recupero del rapporto affettivo tra i due in modo da sanare le ferite morali della bambina e permetterle un pieno ed equilibrato sviluppo dato dalla frequentazione di entrambi i genitori, oppure evitare sperimentazioni di tal genere in una situazione già gravemente compromessa ed evitare danni altrettanto gravi derivanti dalla imposizione forzata delle visite del padre.  Il dato di fatto però, che non può essere ignorato dal Tribunale,  denota un profondo disinteresse del padre verso la figlia nelle abituali espressioni  di affetto oltre ad  una mancanza totale di partecipazione alle spese.

Tale inaffidabilità del padre, alla fine,  predomina sulle altre argomentazioni e viene considerata motivo sufficiente per denegare allo stato ogni diritto di frequentazione della figlia, confermando la decadenza dalla potestà e l’affido esclusivo alla madre

Se una morale si vuole cogliere da tale vicenda è la seguente: il riconoscimento di un diritto non ci rende bravi genitori, questo è un titolo che si acquisisce con fatica, impegno costante e amore incondizionato.